Art. 79 — T. U. 1926, art. 77

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Oltre al caso di nullita', previsto dall'articolo 73, sono nulli i voti quando le schede non siano quelle di cui all'articolo 57, o non esprimono alcun voto, o contengano altri segni o indicazioni oltre quelli prescritti dal detto articolo ovvero presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni i quali possano ritenersi fatti artificiosamente per far riconoscere il votante.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art79 · fonte del testo

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