Art. 73 — T. U. 1926, art. 70

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[1]Se l'espressione del voto non e' compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare le schede dall'elettore dichiarandone la nullita', e l'elettore non e' piu' ammesso al voto.

[2]Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, e' punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art73 · fonte del testo

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