Art. 41 — T. U. 1926, art. 37; legge 1° luglio 1926, n. 1194

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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

[2]Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalla Commissione elettorale della provincia, sara' conservata negli archivi della prefettura.

[3]La lista del comune deve essere raccolta in un registro e conservata negli archivi del comune.

[4]La lista deve recare il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero del fascicolo relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del secondo comma dell'articolo 32.

[5]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del comune e le liste degli elettori delle sezioni.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art41 · fonte del testo

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