Art. 122 — Legge 1° luglio 1926, n. 1194, art. 10
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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3 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 ottobre 1932 al 9 maggio 2025. 453 parole tolte, 9 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, viene ordinata, dopo il compimento delle operazioni del censimento decennale della popolazione, la revisione generale straordinaria delle liste elettorali permanenti.
tolto: A tale effetto, nel periodo di tempo indicato nell'art. 11, il podesta', a mezzo del segretario comunale, accerta se ciascuno degli inscritti nella lista dell'anno precedente risulti ancora compreso nel registro della popolazione stabile del comune e residente nel comune stesso e sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2: le relative attestazioni sono apposte dal podesta' sulla lista in confronto a ciascuno degli inscritti.
tolto: L'esattore comunale e gli altri uffici di cui agli articoli 12, 13 e 20 della legge sono tenuti a fornire, a richiesta degli uffici municipali, le notizie occorrenti.
tolto: Coloro che, in virtu' dell'art. 16 (commi 3° e 4°) della legge, sono inscritti nelle liste elettorali del comune, pur non avendovi la residenza e non essendo compresi nel registro della popolazione stabile, devono, entro il 15 dicembre, con atto da essi sottoscritto, dichiarare al podesta' del comune stesso se intendano conservare l'inscrizione rinunciando a quella nelle liste del comune nel quale risiedono e sono compresi nel registro della popolazione stabile. All'uopo il podesta' ne fa loro invito, nell'avviso di cui all'articolo 14.
tolto: Un estratto della suindicata lista, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, e' trasmesso, non piu' tardi del 1° novembre, al rispettivo cancelliere capo: su tale estratto l'ufficiale addetto al casellario giudiziario provvede agli adempimenti di cui all'art. 12 (comma 2° e 3°).
tolto: Il podesta', assistito dal segretario comunale, in base alle attestazioni di cui al comma 2° ed agli elementi comunque raccolti di ufficio dalla segreteria del Comune, propone la cancellazione di coloro che non hanno piu' diritto all'inscrizione. Per gli elettori di cui al comma 4° se la dichiarazione ivi indicata e' affermativa, l'inscrizione viene mantenuta e il podesta' ne da' immediatamente notizia, per ogni effetto, al podesta' del comune ove essi hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile, nonche' al presidente della Commissione elettorale della provincia cui questo ultimo comune appartiene; ove detta dichiarazione non sia stata presentata o sia negativa, il podesta' procede alla cancellazione dell'elettore dalle liste e ne da' immediatamente notizia al podesta' del comune, ove esso ha la residenza ed e' compreso nel registro della popolazione, per l'inscrizione dell'elettore stesso nelle liste di quest'ultimo comune.
tolto: Alla cancellazione degli elettori e a tutte le altre operazioni della revisione generale straordinaria delle liste si fa luogo con le norme degli articoli 18 e seguenti della presente legge.
tolto: Tuttavia, col decreto che ordina la revisione straordinaria potranno essere variati, quando sia necessario, i termini indicati nei commi precedenti, fermo restando quello del 31 maggio per il compimento delle operazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art122 · fonte del testo
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