Art. 36 — T. U. 1926, art. 32
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 272 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 30, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.
tolto: L'azione dovra' proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, una udienza, in cui la causa sara' discussa in via d'urgenza.
tolto: Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale e' proposto dallo stesso cittadino, che aveva reclamato contro le proposte del podesta' o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla commissione medesima, il ricorso, a pena di nullita', deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui e' parola nel secondo comma dell'articolo 30, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o piu' elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullita', entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.
tolto: In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inserita nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte del podesta'. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dal podesta', non e' sospensivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art36 · fonte del testo
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