Art. 27 — T. U. 1926, art. 25

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[1]La Commissione elettorale provinciale e' composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal Prefetto e di tre membri effettivi e due supplenti nominati annualmente dal Prefetto tra gli elettori della provincia, esclusi i podesta' e i vice podesta'.

[2]I supplenti prendono parte alle operazioni della commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza dell'ordine col quale sono stati nominati.

[3]Il presidente del tribunale o chi ne fa le veci e' presidente della commissione.

[4]La commissione ha sede nel palazzo della prefettura.

[5]Un segretario di questa fara' da segretario della commissione.

[6]Alle sedute della commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facolta' di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

[7]Contro le deliberazioni della commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, entro dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dall'avvenuta notificazione.

[8]Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art27 · fonte del testo

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