Art. 15 — T. U. 1926, art. 11; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10

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[1]Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un comune, deve in essa dichiarare:

[2]1° La paternita', il luogo e la data della nascita e l'abitazione. Se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione chiede di essere inscritto;

[3]2° I titoli in base ai quali domanda l'inscrizione.

[4]Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all' art. 1.

[5]La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, e' tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

[6]Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, puo' fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identita', avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal podesta' o a notaio. Dell'atto e' rilasciata attestazione al richiedente.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art15 · fonte del testo

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