Art. 111 — T. U. 1926, art. 110 e 111

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[1]Chiunque, per ottenere o per impedire una designazione di candidatura, offre, promette o somministra danaro, valori o qualunque altra utilita' ad una o piu' persone, alle quali spetti di concorrere alla proposta o alla designazione o alla presentazione di liste di candidati, ovvero usa ad esse violenza o minaccia o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la liberta' delle persone suddette, esercita pressione sulle medesime per costringerle a fare o omettere determinate dichiarazioni di candidatura, e' punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

[2]Con le stesse pene e' punito chi ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilita'.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art111 · fonte del testo

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