Art. 109 — T. U. 1926, art. 109

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[1]Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti e' punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilita' da tre a sei anni.

[2]Alla stessa pena soggiacciono il podesta', il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto e' loro imposto dalla presente legge.

Testo in vigore dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art109 · fonte del testo

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