Art. 49 — T. U. 1923, art. 49

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1926 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Fra la domenica ed il mercoledi' inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale ne' della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio comunale e' sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

[2]Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parita' di voti e' proclamato eletto l'anziano di eta'.

[3]In seconda convocazione, indetta regolarmente, la seduta e' valida qualunque sia il numero dei presenti.

[4]Agli eletti il sindaco notifica nel piu' breve termine, e al piu' tardi non oltre il venerdi' precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

[5]A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennita' di lire venti. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 luglio 1926, n. 1194

2

La L. 1 luglio 1926, n. 1194 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49 della legge elettorale politica [...], e' fatta dalla sola Commissione elettorale, nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva".

Testo in vigore dal 1 agosto 1926 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1926

Confronto con la versione in vigore dal 8 febbraio 1926 al 1 agosto 1926.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 1 luglio 1926, n. 1194

    La L. 1 luglio 1926, n. 1194 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "La nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49 della legge elettorale politica [...], e' fatta dalla sola Commissione elettorale, nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art49 · fonte del testo

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