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Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono essere nominati consultori gli ecclesiastici e i ministri di culto che abbiano giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, i membri dei capitoli e delle collegiate, coloro che si trovino in una delle condizioni di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'articolo 44, nonche' i parenti sino al secondo grado, il coniuge e gli affini di primo grado coll'esattore, collettore o tesoriere comunale.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art69 · fonte del testo

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