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[1]Il Governo e' autorizzato ad emanare, sentito il parere del Consiglio di Stato, il regolamento per l'esecuzione della presente legge.
[2]Il Governo e' anche autorizzato ad emanare norme integrative ai sensi dell'articolo 344 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, finche' duri l'applicazione dell'articolo stesso, relativamente alle materie gia' disciplinate dal detto testo unico ed ora comprese nel presente.
[3]Col Regio decreto di nomina della commissione di cui all'articolo 329 sara' stabilita la data, dalla quale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione stessa funzionera' secondo la sua nuova costituzione. Fino a tale data la predetta commissione continuera' a funzionare con la composizione prevista dall'articolo 329 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
