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Per i comuni e le provincie appartenenti ai territori annessi in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del Regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 2289, cominceranno ad essere applicate nei riguardi dei conti dell'esercizio 1924 in poi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
