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[1]Nulla e' innovato:
[2]1° alle disposizioni speciali per la provincia e per il comune di Napoli;
[3]2° alle disposizioni vigenti nei riguardi delle localita' danneggiate dai terremoti, nonche' nei riguardi dell'amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa;
[4]3° alle disposizioni dell'articolo 6 del Regio decreto 23 aprile 1923, n. 982, circa la concessione di sussidi, da parte delle amministrazioni comunali e provinciali, alle congregazioni di carita', nei territori annessi al Regno in base agli articoli 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
