Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 38/1969

    Illegittimità dichiarata
    21 marzo 1969

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, i quali invece dispongono che alle suddette variazioni si provvede con legge regionale. La riserva di legge contenuta negli artt. 117 e 133 della Costituzione non si riferisce al legislatore nazionale bensì esclusivamente a quello regionale ed è quindi destinata ad operare solo nel momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed inizieranno a funzionare. Con tali norme il costituente ha inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente regione, innegabilmente più idoneo ad avvertire ed apprezzare la volontà e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, disponendo - a garanzia delle autonomie locali e a tutela del diritto alla integrità territoriale dei comuni che la potestà attribuita in materia alla Regione si manifesti sotto forma di leggi e previa audizione delle popolazioni interessate. I precetti costituzionali in esame, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente territoriale non ancora istituito, non hanno però immediata applicazione sicché, durante l'attuale periodo transitorio, ben potrà lo Stato continuare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.

    Art. 33 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 34 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 35 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1990

Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1969 al 13 giugno 1990. 105 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Le variazioni alla circoscrizione dei comuni e le rettifiche di confine, previste negli articoli precedenti sono disposte con decreto Reale, sentito in ogni caso il parere dei Podesta' dei comuni interessati, del rettorato provinciale e del Consiglio di Stato.aggiunto: Testo unico-art. 35

tolto: Tutte le deliberazioni dei Podesta' relative a variazioni alla circoscrizione dei comuni ed a rettifiche di confine sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

tolto: Qualsiasi contribuente ha facolta' di farvi opposizione nel termine di giorni venti a decorrere dall'ultimo giorno di affissione.

tolto: Le eventuali opposizioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dal Prefetto trasmessi, con motivato parere, al Ministro dell'Interno.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 8 giugno 1990, n. 142

    La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art35 · fonte del testo

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