Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nelle parti in cui stabiliscono che le variazioni alle circoscrizioni dei comuni sono disposte con decreto del Capo dello Stato, in riferimento agli artt. 117 e 133, comma secondo, della Costituzione, i quali invece dispongono che alle suddette variazioni si provvede con legge regionale. La riserva di legge contenuta negli artt. 117 e 133 della Costituzione non si riferisce al legislatore nazionale bensì esclusivamente a quello regionale ed è quindi destinata ad operare solo nel momento in cui gli organi legislativi della Regione verranno creati ed inizieranno a funzionare. Con tali norme il costituente ha inteso sottrarre alla competenza dello Stato e trasferire al nuovo ente regione, innegabilmente più idoneo ad avvertire ed apprezzare la volontà e gli interessi locali dei cittadini, la materia concernente l'istituzione di nuovi comuni e le modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, disponendo - a garanzia delle autonomie locali e a tutela del diritto alla integrità territoriale dei comuni che la potestà attribuita in materia alla Regione si manifesti sotto forma di leggi e previa audizione delle popolazioni interessate. I precetti costituzionali in esame, rivolgendosi unicamente ad organi di un nuovo ente territoriale non ancora istituito, non hanno però immediata applicazione sicché, durante l'attuale periodo transitorio, ben potrà lo Stato continuare nelle forme e nei limiti stabiliti dalla presente disciplina.
Art. 33 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 34 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 35 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale