Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1940 al 20 gennaio 1945. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governatore e ((i Vice governatori)) sono iscritti, rispettivamente, ai gradi secondo e quarto del gruppo A dell'amministrazione dell'Interno.
[2]Il segretario generale del governatorato e' iscritto al grado quarto del gruppo A. dell'amministrazione dell'Interno.
[3]Nel caso che siano incaricati delle funzioni di vice-governatore o di segretario generale, funzionari gia' appartenenti all'amministrazione dello Stato, essi saranno messi fuori del ruolo di provenienza, e vi rientreranno al cessare dell'incarico, in soprannumero, qualora non vi siano posti vacanti di organico al momento della loro riammissione in ruolo.
[4]Al Governatore, ((ai Vice governatori)) ed al segretario generale sono applicabili le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia disposto altrimenti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1940 al 20 gennaio 1945
