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[1]Nei riguardi dei comuni i cui bilanci sono, a norma dei precedenti articoli, sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale amministrativa dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, e successive modificazioni, sono devolute alla Commissione stessa.

[2]Nei confronti dei comuni anzidetti i giudizi speciali di responsabilita', di cui all'articolo 260, possono essere iniziati anche su richiesta della commissione centrale per la finanza locale.

[3]Contro i provvedimenti adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale a norma del presente articolo e dei due precedenti, non e' ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimita'.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art334 · fonte del testo

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