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[1]Nei riguardi dei comuni i cui bilanci sono, a norma dei precedenti articoli, sottoposti all'approvazione della Commissione centrale per la finanza locale, le attribuzioni riservate alla Giunta provinciale amministrativa dalla legge 17 maggio 1900, n. 173, e successive modificazioni, sono devolute alla Commissione stessa.
[2]Nei confronti dei comuni anzidetti i giudizi speciali di responsabilita', di cui all'articolo 260, possono essere iniziati anche su richiesta della commissione centrale per la finanza locale.
[3]Contro i provvedimenti adottati dalla Commissione centrale per la finanza locale a norma del presente articolo e dei due precedenti, non e' ammesso alcun gravame, neanche per motivi di legittimita'.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
