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[1]Le spese per il funzionamento delle commissioni, di cui agli articoli 328 e 330 del presente testo unico, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.
[2]La liquidazione di tali spese e' fatta dal Ministro dell'Interno. 49
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 giugno 1990, n. 142
49La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea e lettera c)) che salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati gli articoli da 328 a 331 ad eccezione di quanto disposto relativamente "alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali".
Testo in vigore dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000
