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[1]Le spese per il funzionamento delle commissioni, di cui agli articoli 328 e 330 del presente testo unico, saranno determinate secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con quello delle Finanze, e graveranno su apposito fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.
[2]La liquidazione di tali spese e' fatta dal Ministro dell'Interno.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
