Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Il tesoriere del comune o della provincia estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.

[2]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale non paghera' alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

[3]L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

[4]I mandati ruoli e prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

[5]Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art325 · fonte del testo

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