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[1]Il tesoriere del comune o della provincia estingue i mandati nei limiti del fondo stanziato in bilancio.
[2]Sotto la piu' stretta responsabilita' personale non paghera' alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.
[3]L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.
[4]I mandati ruoli e prospetti, coi quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.
[5]Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
