Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'articolo 314, se non venga dimostrata l'urgenza di esse o la disponibilita' dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai Podesta' e dai rettorati sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio e sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nello stesso modo e, quelle concernenti le provincie, inserite inoltre per sunto nel «Foglio degli annunzi legali»; e contro di esse e' ammesso ricorso, anche nel merito, al Ministro dell'Interno da parte del Prefetto, del Podesta', del rettorato e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del Ministro dell'Interno e' definitivo e contro di esso e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalita' stabilite nel terz'ultimo e penultimo comma dell'articolo 306.

[2]((Per i Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensata da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 314)).33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 settembre 1960, n. 1014

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La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 15 ottobre 1960. 16 parole tolte, 21 parole aggiunte.

Per i tolto: comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte aggiunto: Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano tolto: compensate aggiunto: compensata da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel tolto: quarto e nel quinto aggiunto: secondo e terzo comma dell'articolo 314.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 settembre 1960, n. 1014

    La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art316 · fonte del testo

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