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[1]Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai comuni e dalle provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative, quando pure rivestano i caratteri indicati nell'articolo 314, se non venga dimostrata l'urgenza di esse o la disponibilita' dei mezzi per provvedervi. Le deliberazioni adottate dai Podesta' e dai rettorati sono pubblicate per otto giorni all'albo pretorio e sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa sono, a cura delle amministrazioni interessate, pubblicate nello stesso modo e, quelle concernenti le provincie, inserite inoltre per sunto nel «Foglio degli annunzi legali»; e contro di esse e' ammesso ricorso, anche nel merito, al Ministro dell'Interno da parte del Prefetto, del Podesta', del rettorato e di qualunque contribuente, ancorche' non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del comune o della provincia. Il provvedimento del Ministro dell'Interno e' definitivo e contro di esso e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei termini e con le modalita' stabilite nel terz'ultimo e penultimo comma dell'articolo 306.
[2]Per i comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte, le dette spese non sono ammissibili se non a condizione che siano compensate da riduzioni nelle spese facoltative gia' ammesse ovvero trovino capienza nelle percentuali indicate nel quarto e nel quinto comma dell'articolo 314.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 15 ottobre 1960
