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[1]((I Comuni e le Provincie che applicano eccedenza sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere ed iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e igiene, l'istruzione, l'assistenza e la beneficenza, l'agricoltura, i servizi postali, telegrafici e telefonici.

[2]Le spese facoltative di cui al primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare in alcun modo il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

[3]La detta percentuale puo' essere elevata fino al 25 per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia, riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini, gestiti da opere pie o altri enti pubblici)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 settembre 1960, n. 1014

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La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.

Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 ottobre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 13 luglio 1955 al 15 ottobre 1960. 282 parole tolte, 43 parole aggiunte in 9 capoversi.

I tolto: comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte aggiunto: Comuni e le Provincie che applicano eccedenza sulle aliquote massime della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, possono essere autorizzati a mantenere tolto: od inscrivere aggiunto: ed iscrivere nei loro bilancitolto: , spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si tolto: autorizza l'eccedenza aggiunto: autorizzano le eccedenze, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e tolto: l'igiene, l'educazione nazionale aggiunto: igiene, l'istruzione, l'assistenza e aggiunto: la beneficenza, l'agricoltura tolto: eaggiunto: , i servizi postali, telegrafici e telefonici.

tolto: I comuni che si trovino nelle condizioniaggiunto: Le spese facoltative di cui al tolto: precedente comma, hanno facolta' d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.

tolto: I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.

tolto: Le spese facoltative consentite dal presente articolo aggiunto: primo comma devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superaretolto: , in alcun modotolto: , per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.

tolto: Tale percentuale e' ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Province che eccedono il secondo limite.

tolto: Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevateaggiunto: La detta percentuale puo' essere elevata fino al 25 tolto: e al 15 per cento, sempre tolto: the aggiunto: che tale aumento riguardi esclusivamente spese per tolto: la assistenza - aggiunto: l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica tolto: - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanziaaggiunto: , riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini tolto: gestiti da Opereaggiunto: , gestiti da opere pie o altri tolto: Enti pubblici.

tolto: In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune.

tolto: Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i comuni e le provincie, di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, ne' delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanita' e l'incolumita' pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge aggiunto: enti pubblici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 16 settembre 1960, n. 1014

    La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art314 · fonte del testo

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