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[1]I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali delle sovrimposte possono essere autorizzati a mantenere od inscrivere nei loro bilanci, spese facoltative con lo stesso provvedimento con cui si autorizza l'eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessita' per la sanita' e l'igiene, l'educazione nazionale, l'assistenza e beneficenza, l'agricoltura e i servizi postali, telegrafici e telefonici.
[2]I comuni che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno facolta' d'inscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gli alunni appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione d'indumenti, di libri di testo ed altro occorrente per l'istruzione, sempre che a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.
[3]I comuni che eccedono il secondo, ma non il terzo limite delle sovrimposte fondiarie, possono essere autorizzati a mantenere nei propri bilanci i soli contributi a favore di istituzioni locali di assistenza, il cui funzionamento non potrebbe essere assicurato senza le contribuzioni medesime.
[4]((Le spese facoltative consentite dal presente articolo devono essere contenute nei limiti indispensabili e non possono superare, in alcun modo, per i Comuni e le Province, che eccedano i limiti normali, il 20 per cento delle entrate effettive ordinarie.
[5]Tale percentuale e' ridotta al 10 per cento per i Comuni e per le Province che eccedono il secondo limite)).
[6]((Le dette percentuali del 20 e del 10 per cento possono essere elevate fino al 25 e al 15 per cento, sempre the tale aumento riguardi esclusivamente spese per la assistenza - alimentare, sanitaria e scolastica - all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal Comune o riguardi i contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorita' scolastica, all'Opera nazionale maternita' e infanzia e al Patronato scolastico per iniziative locali, o a locali ospedali per bambini gestiti da Opere pie o altri Enti pubblici.
[7]In ogni caso almeno il 30 per cento della maggiorazione dovra' essere destinato come contributo al Patronato scolastico del Comune)).
[8]Nel calcolo delle percentuali suaccennate non si tien conto, per i comuni e le provincie, di cui al comma precedente, delle eccedenze di sovrimposte in confronto al secondo limite, ne' delle altre imposizioni eccezionali prescritte per eccedere detto limite.
[9]Quando le nuove spese facoltative non riguardino la sanita' e l'incolumita' pubblica, rimane fermo l'obbligo di aumentare, se del caso, contemporaneamente del cinque per cento dell'importo di esse il fondo destinato alla refezione scolastica, ovvero al patronato scolastico, ai sensi di legge.
Testo in vigore dal 13 luglio 1955 al 15 ottobre 1960
