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[1]Il conto e' sottoposto all'esame di tre revisori.
[2]Per i comuni i revisori sono nominati dal Prefetto fra i componenti la consulta municipale e, ove questa non sia costituita, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consultore; per le provincie sono nominati nelle adunanze di settembre dal rettorato, anche all'infuori del proprio seno, purche' tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a rettore.
[3]L'esame del conto dev'essere effettuato dai revisori entro il termine di due mesi. 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372
18Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono abrogati [...] gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile." Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche hanno efficacia fino al 31 dicembre 1950.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1948 al 13 ottobre 1951
