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[1]Il conto e' sottoposto all'esame di tre revisori.
[2]Per i comuni i revisori sono nominati dal Prefetto fra i componenti la consulta municipale e, ove questa non sia costituita, fra persone che abbiano i requisiti per la nomina a consultore; per le provincie sono nominati nelle adunanze di settembre dal rettorato, anche all'infuori del proprio seno, purche' tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a rettore.
[3]L'esame del conto dev'essere effettuato dai revisori entro il termine di due mesi.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 16 dicembre 1948
