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[1]I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
[2]1° che abbiano per scopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio, debitamente autorizzate e che i relativi progetti tecnici abbiano riportato, oltre il visto dell'Ingegnere capo del Genio civile, il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi in cui esso sia prescritto a norma dell'articolo 285. Prima di concedere l'approvazione nei riguardi di tali mutui, l'autorita' tutoria deve accertare che si e' gia' provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione;
[3]2° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o che riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalita' previste da leggi speciali; 3° che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi per il pagamento degli interessi.
[4]Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni, con o senza interessi.
[5]Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai Consigli provinciali sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.
[6]((Quando i bilanci siano pareggiati con l'applicazione di una eccedenza superiore a lire 10 per ogni 100 lire di reddito imponibile sull'aliquota massima della sovrimposta fondiaria sui redditi dei terreni, l'approvazione delle deliberazioni suddette e' data dalla Commissione centrale per la finanza locale, sentita la Giunta provinciale amministrativa)). 33
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 settembre 1960, n. 1014
33La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.
Testo in vigore dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990
