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[1]I comuni e le provincie non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti:
[2]1° che abbiano per scopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio, debitamente autorizzate e che i relativi progetti tecnici abbiano riportato, oltre il visto dell'Ingegnere capo del Genio civile, il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici nei casi in cui esso sia prescritto a norma dell'articolo 285. Prima di concedere l'approvazione nei riguardi di tali mutui, l'autorita' tutoria deve accertare che si e' gia' provveduto, con mezzi adeguati, al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili, eventualmente in corso di esecuzione;
[3]2° che abbiano per oggetto il pagamento di debiti scaduti, ovvero di debiti dipendenti da condanne o da transazioni regolarmente approvate e, per le provincie, di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie, o che riguardino, in ogni caso, l'acquisto di stabili per pubblico servizio o altre finalita' previste da leggi speciali; 3° che sia garantito l'ammortamento, determinando i mezzi per provvedervi, nonche' i mezzi per il pagamento degli interessi.
[4]Sono considerati come mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilito che il pagamento sara' eseguito in piu' di cinque anni, con o senza interessi.
[5]Le deliberazioni concernenti operazioni di mutuo adottate dai rettorati delle provincie, i cui bilanci siano pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'Interno, su parere della Giunta provinciale amministrativa.
[6]Quando i bilanci siano pareggiati con sovrimposte eccedenti il limite normale, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'Interno di concerto con quello delle Finanze e con la procedura di cui all'articolo 306, ultimo comma.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 23 ottobre 1954
