Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

[2]((Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 100.000)).

[3]Qualsiasi variazione o modifica, ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando tolto: trattisi aggiunto: trattasi di forniture o di lavori tolto: di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire tolto: 5 aggiunto: 100.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art284 · fonte del testo

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