Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
[2]((Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattasi di forniture o di lavori la cui spesa presunta non superi le lire 100.000)).
[3]Qualsiasi variazione o modifica, ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.
Testo in vigore dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990
