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[1]Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.

[2]Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattisi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 5.000.

[3]Qualsiasi variazione o modifica, ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art284 · fonte del testo

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