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[1]Le deliberazioni dei comuni, delle provincie e dei consorzi, che importino spese, devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte.
[2]Quelle per lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando trattisi di forniture o di lavori di lieve importanza, la cui spesa presunta non superi le lire 5.000.
[3]Qualsiasi variazione o modifica, ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947
