Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 agosto 1999 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal l. 3 agosto 1999, n. 265.
Abrogato dal 21 agosto 1999
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Articolo abrogato dal l. 3 agosto 1999, n. 265.
Abrogato dal 21 agosto 1999
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 21 agosto 1999. 120 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori e i membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.aggiunto: Testo unico-art. 279
tolto: Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
tolto: Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL L. 3 AGOSTO 1999, N. 265
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 3 agosto 1999, n. 265
La L. 3 agosto 1999, n. 265 ha disposto (con l'art. 28, comma 6) che "Le disposizioni del presente capo non si applicano alle amministrazioni locali in scadenza entro il 31 dicembre 1999".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art279 · fonte del testo
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