Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 21 agosto 1999. Leggi il testo vigente →

[1]Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori e i membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.

[2]Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

[3]Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 21 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art279 · fonte del testo

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