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[1]Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonche' i consultori e i membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilita' loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilita' dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
[2]Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
[3]Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 21 agosto 1999
