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[1]I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o provincie sono decisi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
[2]Contro il provvedimento e' ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
