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[1]I ricorsi per contestazioni di confini fra comuni o provincie sono decisi con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.

[2]Contro il provvedimento e' ammesso il ricorso, anche in merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, ovvero il ricorso straordinario al Re.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 55/1993

    Questione infondata
    16 febbraio 1993

    Ai fini dell'ammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale, il 'thema decidendum' è identificato chiaramente se (in conformità dell'art. 23, L. n. 87 del 1953) l'ordinanza di rimessione indichi in modo non equivoco le disposizioni impugnate e quelle costituzionali che si assumono violate, non influendo al riguardo ne' l'eventuale erroneità dell'interpretazione data dal giudice 'a quò al parametro costituzionale invocato, ne' la prospettazione di un profilo di incostituzionalità subordinatamente al mancato accoglimento di quello principale. (Nella specie, la Corte, respingendo un'eccezione formulata 'ex partè, ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 267, T.U. n. 383 del 1934, sollevata in riferimento all'art. 132 Cost., e, in subordine, all'art. 134 Cost.).

    Art. 5 cost. · Art. 132 cost. · Art. 134 cost. · Art. 267 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art267 · fonte del testo

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