Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.

[2]Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.

[3]La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.

Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 102/1977

    Questione inammissibile
    2 giugno 1977

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso…

    Art. 261 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 263 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 264 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 265 Testo unico della legge comunale e provinciale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1942

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. 4 parole tolte, 99 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il posto tolto: del segretario comunale, nonche' dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio … provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsiaggiunto: .

aggiunto: Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.

aggiunto: La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art250 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari