Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1990 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 8 giugno 1990, n. 142.
Abrogato dal 13 giugno 1990
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 261, 263, 264 e 265 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, e degli artt. 250 e 253 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con d.lg.vo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, e trasfuso…
Art. 261 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 263 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 264 Testo unico della legge comunale e provinciale · Art. 265 Testo unico della legge comunale e provinciale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990. 165 parole tolte, 13 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.aggiunto: Testo unico-art. 250
tolto: Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.
tolto: La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 GIUGNO 1990, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 8 giugno 1990, n. 142
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, alinea) l'abrogazione del presente articolo "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art250 · fonte del testo
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