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[1]Quando la gravita' dei fatti lo esiga, il segretario comunale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie, o dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data della citazione diretta del pubblico ministero, quando vengono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 8 e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

[2]La sospensione e' applicata dal Prefetto per il segretario comunale e dal Capo dell'amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile puo' essere pero' concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

[3]Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

[4]La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianita' perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al segretario, impiegato o salariato viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

[5]All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

[6]Il segretario, impiegato o salariato, condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e' sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art249 · fonte del testo

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