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[1]Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli Istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del Testo unico 5 febbraio 1928-VI, n 577 e del R. decreto-legge 1° dicembre 1930-IX, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennita' da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.
[2]Salvo quanto e' disposto dalle norme sull'ordinamento degli Istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali, che anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualita' di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facolta' sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927-V, n. 1613.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
