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[1]Fermo restando l'obbligo di iscrivere agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza il personale assunto in servizio, a decorrere dalle date rispettivamente stabilite per le varie categorie dalle leggi sugli istituti predetti, e salvo il disposto degli articoli 161, 162 e 163 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 428, i comuni, le provincie ed i consorzi, che conservano un proprio regolamento per il trattamento di quiescenza per il personale assunto anteriormente alle date sopraindicate, possono, nei riguardi del personale medesimo, stabilire che siano ritenuti validi, agli effetti della pensione o indennita' da liquidarsi secondo il proprio regolamento, i servizi prestati alla dipendenza dello Stato o di altri enti pubblici, a condizione che siano versate le ritenute corrispondenti alla durata dei servizi riscattati, e sempre che i servizi predetti non abbiano gia' dato luogo a liquidazione di pensione a carico delle amministrazioni presso cui sono stati prestati.

[2]Salvo quanto e' disposto dalle norme sull'ordinamento degli istituti di previdenza anzidetti, gli impiegati e salariati inscritti ai monti pensioni degli enti locali che, anteriormente alla nomina in via stabile, abbiano prestato servizio continuativo in qualita' di avventizio o di provvisorio, possono chiederne il riconoscimento agli effetti della pensione, per un periodo non superiore a quello consentito per i dipendenti dello Stato. Gli impiegati che si avvalgano di tale facolta' sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento del contributo di cui all'articolo 2 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art245 · fonte del testo

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