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[1]((L'esattore delle imposte dirette o il ricevitore provinciale, anche se non sia tesoriere comunale o provinciale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai Comuni, dalle Province e dai prefetti in favore del segretario comunale o provinciale, degli impiegati o salariati comunali e provinciali, con il diritto di percepire un interesse non inferiore a quella prevista dal Cartello bancario e di rivalersi di siffatte anticipazioni e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte, di tasse e di entrate comunali o provinciali, successive al pagamento delle somme anticipate.
[2]Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate bimestrali dei proventi comunali o provinciali riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare in base ai ruoli ed alle liste di carico consegnate all'esattore o al ricevitore.
[3]L'esattore o il ricevitore provinciale, che ritardi la esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste dalle leggi, regolamenti e capitolati normali sulle riscossioni delle imposte dirette)).
Testo in vigore dal 6 giugno 1957 al 13 giugno 1990
