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[1]L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la mancanza di fondi in cassa, gli ordini di pagamento emessi dai comuni e dai Prefetti in favore del segretario comunale, degli impiegati o salariati comunali, col diritto di percepire l'interesse legale dalla data del pagamento e di rivalersi di siffatta anticipazione e dei relativi interessi sulle prime riscossioni di sovrimposte di tasse e di entrate comunali, successive al pagamento delle somme anticipate.
[2]Detto obbligo e' subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo totale dei proventi comunali, riscossi e da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico gia' consegnati all'esattore.
[3]L'esattore o esattore tesoriere, che ritardi l'esecuzione dell'ordine di pagamento, e' soggetto alle sanzioni previste nelle leggi, regolamenti e capitoli normali sulla riscossione delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
