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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale, nonche' di impiegato e salariato dei comuni, delle Provincie e dei Consorzi, e' incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.
[2]Qualora ricorrano speciali motivi, il Ministro per l'interno o il Prefetto, a seconda che trattisi di segretari comunali e provinciali o degli altri impiegati dei comuni e delle Provincie, possono tuttavia, sentita l' Amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o altri enti pubblici locali.
[3]Salvo il disposto dell'art. 218, con la qualita' di segretario comunale o di segretario provinciale, nonche' di impiegato o salariato dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi e', altresi', incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le societa' costituite a fine di lucro.
[4]Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Ministro per l'interno per i segretari comunali e per i segretari provinciali e del Prefetto per gli altri impiegati e salariati, far parte dell'amministrazione di societa' cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti, consulenti tecnici o arbitri.
[5]Per le perizie, le consulenze tecniche e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.
[6]Il segretario comunale e il segretario provinciale, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attivita' che, a giudizio del Ministro per l'interno per i primi, ed a giudizio del Capo dell'Amministrazione per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro della Amministrazione stessa.
[7]Il Capo dell'Amministrazione e' responsabile per la omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni dei commi precedenti che siano venuti a sua conoscenza.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 7 ottobre 1945
