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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, l'ufficio di segretario comunale nonche' di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi e' incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato o di altro ente.

[2]Qualora ricorrano speciali motivi, il Prefetto puo' tuttavia, sentita l'amministrazione interessata, autorizzare il segretario comunale e gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o altri enti pubblici locali.

[3]Salvo il disposto dell'articolo 218, con la qualita' di segretario comunale, nonche' di impiegato o salariato dei comuni, delle provincie e dei consorzi e' altresi' incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le societa' costituite a fine di lucro.

[4]Possono peraltro i medesimi, previa autorizzazione del Prefetto, far parte dell'amministrazione di societa' cooperative costituite tra impiegati, o essere prescelti come periti o arbitri.

[5]Per le perizie e gli arbitrati l'autorizzazione deve concedersi caso per caso.

[6]Il segretario, gli impiegati e i salariati devono astenersi inoltre da ogni occupazione o attivita' che, a giudizio del Prefetto, per il primo, ed a giudizio del capo dell'amministrazione, per gli altri, non sia ritenuta conciliabile con la osservanza dei doveri d'ufficio o col decoro dell'amministrazione stessa.

[7]Il capo dell'amministrazione e' responsabile per l'omessa denunzia al Prefetto dei casi di trasgressione alle disposizioni del comma precedenti che siano venuti a sua conoscenza.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art241 · fonte del testo

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