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[1]Gli impiegati o salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salve le disposizioni sul collocamento in disponibilita' contenute nei regolamenti locali. Possono, altresi', essere dispensati per inabilita' fisica, incapacita' professionale o scarso rendimento. All'impiegato o salariato, proposto per la dispensa, e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.
[2]La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta, se sia determinata da inabilita' fisica, da visita medica collegiale.
[3]Le amministrazioni degli enti predetti hanno facolta' di sciogliere i corpi organizzati, quando non rispondano piu' alle esigenze dei servizi e alle loro finalita', o quando risulti la necessita' di riparare a manchevolezze e deficienze che colpiscano l'intero organismo. Le deliberazioni di scioglimento non possono, pero', avere esecuzione, se non abbiano preventivamente riportato la omologazione del Ministero dell'Interno.
[4]Contro i provvedimenti adottati a norma dei primi due comma del presente articolo e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e contro le decisioni di questa al Consiglio di Stato.
[5]Contro i provvedimenti di cui al terzo comma e' ammesso soltanto ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
