Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora gli organi competenti dell'amministrazione comunale, provinciale o consorziale non applichino le sanzioni disciplinari a carico dei rispettivi impiegati o salariati, il Prefetto invita gli organi stessi a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale, provvede d'ufficio con le modalita' prescritte per i procedimenti disciplinari.
[2]Ove il Prefetto ritenga di dover applicare una sanzione piu' grave di quella della riduzione dello stipendio, promuove il parere della Commissione di disciplina.
[3]Quando ricorrano gravi motivi, il Prefetto ha sempre facolta' di sospendere immediatamente dal grado con privazione dello stipendio l'impiegato o salariato, salvo l'ulteriore corso della procedura disciplinare.
[4]Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi e' ammesso ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e contro ogni altro provvedimento del Prefetto e' ammesso ricorso, soltanto per legittimita', al Consiglio stesso.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
