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Salvo il disposto dell'articolo 135, n. 17, le punizioni disciplinari a carico degli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi sono inflitte dal capo della rispettiva amministrazione. Tranne che per la censura, il provvedimento deve essere preceduto dal motivato parere della Commissione di disciplina.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
