Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilita', il trattamento economico gia' raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di eta' o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.

Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art227 · fonte del testo

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