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I comuni, le provincie ed i consorzi non possono modificare in danno dei rispettivi impiegati o salariati, che abbiano conseguito la stabilita', il trattamento economico gia' raggiunto, ovvero il trattamento di quiescenza in vigore quando l'impiegato ha raggiunto il limite massimo di eta' o di servizio occorrente per essere collocato a riposo a sua domanda.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990
