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[1]Le dimissioni volontarie del segretario comunale e del segretario provinciale, devono essere presentate per iscritto, rispettivamente, al Podesta', o al Preside che le rimette subito, col proprio motivato parere, al Prefetto.
[2]Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro per l'interno.
[3]Il segretario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti, finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.
[4]L'accettazione puo' essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.
[5]I provvedimenti in applicazione del presente articolo e dei due articoli precedenti sono adottati senza l'intervento del Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
