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[1]Le dimissioni volontarie del segretario dall'ufficio devono essere presentate per iscritto al Podesta', che le rimette subito, col proprio parere motivato, al Prefetto.
[2]Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza.
[3]Il segretario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti, finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.
[4]L'accettazione puo' essere ritardata o rifiutata per gravi motivi di servizio, o quando il segretario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.
Testo in vigore dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942
