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[1]E' dichiarato dimissionario, senza pregiudizio dell'azione penale, il segretario che volontariamente abbandoni l'ufficio, o presti l'opera propria in modo da interrompere o turbare la continuita' e la regolarita' del servizio, ovvero si faccia istigatore di tali atti presso gli altri impiegati.
[2]Puo', tuttavia, il Ministro per l'interno, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilita', applicare, invece, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, il ritardo della promozione, dell'aumento periodico dello stipendio, l'esclusione definitiva dalla promozione, la revoca dall'impiego.
[3]Indipendentemente dai provvedimenti di cui ai commi precedenti, il segretario che si trovi nelle condizioni di cui sopra e' sospeso dallo stipendio, previo accertamento della infrazione stessa da parte del Podesta' o del Preside, secondo la rispettiva competenza, o di un Ispettore.
Testo in vigore dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990
